restauro e risanamento conservativo

Il P.R.G. (piano regolatore generale), suddivide il territorio comunale in zone chiamate omogenee (es.: centro storico zona omogenea A, zone di completamento totalmente o parzialmente edificate zona omogenea B ecc…), stabilendo i parametri edilizi ed urbanistici da rispettare. Tali parametri, sono contenuti all’interno delle norme tecniche di attuazione e nel regolamento edilizio di ogni Comune, scaricabili entrambi da tutti i siti istituzionali.

Le norme tecniche di attuazione, analizzano le caratteristiche storiche e tipologiche di ogni area/tessuto, all’interno del territorio comunale. Indicano la destinazione d’uso prevalente e quelle ammesse, nonché gli interventi edilizi concessi per ogni area.

Il regolamento edilizio invece, si occupa dettagliatamente dell’involucro edilizio. Descrive e regola ogni singolo intervento, dalla manutenzione ordinaria alla nuova costruzione. Inoltre, detta tutta una serie di prescrizioni igienico – sanitarie, edilizie, antincendio, di decoro, arredo urbano ecc…

NORME IN MATERIA DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Se sei in procinto, di apportare delle modifiche di rinnovamento, al tuo immobile oramai datato, mediante una serie sistematica di interventi, non puoi non tener conto, delle norme in materia edilizia. Ad ogni modo, seguendo un iter, che ti permetta di attuare un programma secondo i tuoi desideri, nel minor tempo possibile e soprattutto in regola.

Secondo il Testo Unico dell’Edilizia (art.3 (L) D.P.R. 380/2001), sono definiti interventi di restauro e risanamento conservativo, “gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere, che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso, purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi”.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio. Nonché, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

Per destinazione d’uso, di un area o di un edificio, si intende il complesso di uso di funzioni ammesse dallo strumento urbanistico (P.R.G.), per quell’area o per quell’edificio. Tuttavia, si intende “principale” la destinazione d’uso qualificante; sono “complementari, accessorie o secondarie”, quelle destinazioni d’uso che integrano o rendono possibile la destinazione d’uso principale. Si dicono infine, “eventuali o annesse”, quelle funzioni non principali, che pur non rientrando nel precedente gruppo, non sono in contrasto con la destinazione d’uso principale e sono pertanto, consentite a norma degli strumenti urbanistici.

La tabella A (parte 4) del d.l.g.s. 222/2016 o decreto scia2, separa gli interventi di restauro e risanamento conservativo in due categorie quella di tipo leggero e quella di tipo pesante.

La prima comprende: gli interventi agenti sulle parti non strutturali dell’edificio e che non comportino variazione alle destinazioni d’uso.

La seconda comprende: gli interventi agenti sulle parti strutturali dell’edificio e nella variazione delle destinazioni d’uso compatibili con l’edificato.

1) L’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 ed il dlgs 222/2016, stabiliscono, che se gli interventi suindicati non riguardano le parti strutturali dell’edificio (manutenzione straordinaria leggera) e l’edificio stesso non è vincolato, possono essere eseguiti con una semplice comunicazione redatta da un tecnico all’amministrazione comunale (CILA: comunicazione inizio lavori asseverata).

2) L’art. 22 (L) del D.P.R. 380/2001 ed il dlgs 222/2016, stabiliscono che se gli interventi riguardano le parti strutturali dell’edificio (manutenzione straordinaria pesante), devono essere sottoposti necessariamente a SCIA (segnalazione certificata inizio attività) e, se l’edificio non risulta vincolato, gli interventi possono iniziare in concomitanza alla presentazione della pratica stessa, col riserbo da parte dell’amministrazione comunale, di poterli sospendere (qualora gli elaborati necessitassero di una integrazione), entro 30 giorni dalla presentazione.

In realtà la CILA è una semplice comunicazione, redatta da un tecnico che assevera che gli interventi, sono conformi alla normativa vigente. Tuttavia, tale comunicazione non necessita di alcun nullaosta comunale. La SCIA invece, necessita di una procedura un po’ più complessa che può coinvolgere il parere di altri organi statali.

Il D.P.R. 380/2001 ed altre norme di settore, stabiliscono le linee guida generali, di ciò che s’intende per interventi di restauro e risanamento conservativo e di quali titoli abilitativi necessitano, ma sarebbe opportuno che si verificassero nel particolare le direttive impartite dal Piano Regolatore Generale interessato, dai piani attuativi e leggi regionali, ed interfacciarsi con l’amministrazione comunale.

SPORTELLO S.U.D.E.

PREMESSA

Ad oggi, non tutti i Comuni italiani, sono dotati di uno sportello telematico, per inoltrare le pratiche edilizie, tuttavia, molti comuni si sono uniti, per usufruire dello stesso servizio. Questa guida fa riferimento soprattutto alla struttura del sito S.U.D.E. dei comuni appartenenti alla Regione Basilicata, valida concettualmente per tutti gli altri comuni sul territorio nazionale.

Pratiche come la CILA – SCIA – PDC vengono inoltrate allo sportello unico digitale edilizio. E’ uno sportello telematico che relaziona i rapporti tra il proprietario, di un determinato immobile e l’amministrazione comunale. Il proprietario, essendo l’unica figura, avente diritto per fare una determinata richiesta, deve munirsi necessariamente di una posta elettronica certificata e di una firma digitale, perché ogni file inviato alla pubblica amministrazione deve essere firmato digitalmente.

Il tecnico incaricato dal proprietario, è la figura che redige gli elaborati di un determinato progetto mettendo in condizione il proprietario di poterli consegnare allo sportello in oggetto. Nella stragrande maggioranza dei casi il proprietario non essendo in possesso di P.E.C. di firma digitale e non essendo in condizione di compilare alcuni dati tecnici all’interno del portale, delega, mediante “delega speciale” lo stesso tecnico, ad istruire l’intera pratica.

Le amministrazioni comunali ricevuta la pratica la elaborano e se necessita di pareri che interessano altri organi statali quali Vigili del fuoco, Regione, Soprintendenza Beni Culturali ecc… si relazionano con quest’ultimi e comunicano di conseguenza il parere positivo o negativo o di integrazione, al proprietario o al tecnico incaricato.

Non tutte le pratiche presentate al S.U.D.E. necessitano di un parere o nullaosta. Per esempio una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), presentata per interventi di manutenzione straordinaria, che non interessano parti strutturali dell’edificio, non necessita di un benestare comunale per l’inizio dei lavori.

1) S.U.D.E. Comune di Potenza

2) S.U.D.E. Comune di Matera

3) S.U.D.E. Comune di Marsicovetere

4) S.U.D.E. Comune di Viggiano

5) S.U.D.E. Comune di Abriola

6) S.U.D.E. Comune di Acerenza

7) S.U.D.E. Comune di Avigliano

8) S.U.D.E. Comune di Brindisi Montagna

9) S.U.D.E. Comune Calvello

10) S.U.D.E. Comune di Genzano di Lucania

11) S.U.D.E Comune di Lagonegro

12) S.U.D.E. Comune di Lavello

13) S.U.D.E. Comune di Montalbano jonico

14) S.U.D.E. Comune di Oppido Lucano

15) S.U.D.E. Comune di Pietragalla

16) S.U.D.E. Comune di Pisticci

17) S.U.D.E. Comune di Rionero in Vulture

18) S.U.D.E. Comune di Sarconi

19) S.U.D.E. Comune di Tito

20) S.U.D.E. Comune di Tolve

21) S.U.D.E. Comune di Venosa

ORGANIGRAMMA SUDE

SPORTELLO SUDE

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