ristrutturazione edilizia

Il P.R.G. (piano regolatore generale), suddivide il territorio comunale in zone chiamate omogenee (es.: centro storico zona omogenea A, zone di completamento totalmente o parzialmente edificate zona omogenea B ecc…), stabilendo i parametri edilizi ed urbanistici da rispettare. Tali parametri, sono contenuti all’interno delle norme tecniche di attuazione e nel regolamento edilizio di ogni Comune, scaricabili entrambi da tutti i siti istituzionali.

Le norme tecniche di attuazione, analizzano le caratteristiche storiche e tipologiche di ogni area/tessuto, all’interno del territorio comunale. Indicano la destinazione d’uso prevalente e quelle ammesse, nonché gli interventi edilizi concessi per ogni area.

Il regolamento edilizio invece, si occupa dettagliatamente dell’involucro edilizio. Descrive e regola ogni singolo intervento, dalla manutenzione ordinaria alla nuova costruzione. Inoltre, detta tutta una serie di prescrizioni igienico – sanitarie, edilizie, antincendio, di decoro, arredo urbano ecc…

NORME IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Per chi ha in programma, di apportare profondi interventi di trasformazione e rinnovamento alla propria abitazione, mediante una serie sistematica di interventi, che porteranno l’organismo edilizio, tutto o in parte diverso dal precedente, sarebbe opportuno conoscere l’iter progettuale, procedurale e normativo, che tuttavia, gli permetta di realizzare un programma, secondo i propri desideri, nel minor tempo possibile e soprattutto in regola.

Secondo il testo unico dell’edilizia (art.3 (L) D.P.R. 380/2001), sono definiti lavori di ristrutturazione edilizia “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. Pertanto, tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

La tabella A (parte 4) del d.l.g.s. 222/2016 o decreto scia2, separa gli interventi di ristrutturazione edilizia in due categorie, quella di tipo leggero e quella di tipo pesante.

sono riconducibili alla prima  categoria gli interventi dove non sono presenti i caratteri della ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell’edificio preesistente) e, che non presenti i caratteri della ristrutturazione di tipo pesante.

Ed in particolare che non:

– aumentino il volume complessivo

– modifichino la sagoma di edifici vincolati

– modifichino i prospetti dell’edificio

– comportino mutamento d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

– stesso volume di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica

– la non variazione, della sagoma dell’edificio preesistente e vincolato dal dlgs 42/2004 (paesaggistico o storico culturale)

– eguale modifica della sagoma, dell’edificio preesistente negli ambiti del centro storico, individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all’assunzione di tale delibera.

Sono riconducibili alla seconda categoria:

gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti. Ad ogni modo che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino
modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.l.g. n. 42/2004 e successive modificazioni;

in particolare, quando gli interventi non prevedono la completa demolizione dell’edificio preesistente e comportano:

– aumento del volume complessivo

– modifiche al prospetto dell’edificio

– cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico

Il dlgs 222/2016, stabilisce, che se gli interventi di ristrutturazione edilizia sono del tipo leggero, è sufficiente presentare la SCIA.

Gli artt. 10 – 20 – 23 del D.P.R. 380/2001 e la tabella A (parte 4) del d.l.g.s. 222/2016 stabiliscono: che se gli interventi di ristrutturazione edilizia sono del tipo pesante, asseconda dei casi, necessitano di titoli abilitativi come l’AUTORIZZAZIONE CON SILENZIO ASSENZO – SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE – SCA – PERMESSO A COSTRUIRE.

Il D.P.R. 380/2001 ed altre norme di settore, stabiliscono le linee guida generali di ciò che s’intende per ristrutturazione edilizia e di quali titoli abilitativi necessita. Tuttavia, sarebbe opportuno che si verificassero nel particolare le direttive impartite dal Piano Regolatore Generale interessato, dai piani attuativi e leggi regionali, ed interfacciarsi con l’amministrazione comunale.

SPORTELLO S.U.D.E.

PREMESSA

Ad oggi, non tutti i Comuni italiani, sono dotati di uno sportello telematico, per inoltrare le pratiche edilizie, tuttavia, molti comuni si sono uniti, per usufruire dello stesso servizio. Questa guida fa riferimento soprattutto alla struttura del sito S.U.D.E. dei comuni appartenenti alla Regione Basilicata, valida concettualmente per tutti gli altri comuni sul territorio nazionale.

Pratiche come la CILA – SCIA – PDC vengono inoltrate allo sportello unico digitale edilizio. E’ uno sportello telematico, in quanto relaziona i rapporti tra il proprietario, di un determinato immobile e l’amministrazione comunale. Tuttavia, il proprietario essendo l’unica figura, avente diritto per fare una determinata richiesta, deve munirsi necessariamente di una posta elettronica certificata e di una firma digitale, perché ogni file inviato alla pubblica amministrazione deve essere firmato digitalmente.

Il tecnico incaricato dal proprietario, è la figura che redige gli elaborati di un determinato progetto, in quanto, mette in condizione il proprietario di poterli consegnare allo sportello in oggetto. Nella stragrande maggioranza dei casi il proprietario non essendo in possesso di P.E.C. di firma digitale e non essendo in condizione di compilare alcuni dati tecnici all’interno del portale, delega, mediante “delega speciale” lo stesso tecnico, ad istruire l’intera pratica.

Le amministrazioni comunali ricevuta la pratica la elaborano e se necessita di pareri che interessano altri organi statali quali Vigili del fuoco, Regione, Soprintendenza Beni Culturali ecc… si relazionano con quest’ultimi e comunicano di conseguenza il parere positivo o negativo o di integrazione, al proprietario o al tecnico incaricato.

Non tutte le pratiche presentate al S.U.D.E. necessitano di un parere o nullaosta. Per esempio una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), presentata per interventi di manutenzione straordinaria, che non interessano parti strutturali dell’edificio, non necessita di un benestare comunale per l’inizio dei lavori.

S.U.D.E. Comune di Potenza

S.U.D.E. Comune di Matera

S.U.D.E. Comune di Marsicovetere

S.U.D.E. Comune di Viggiano

S.U.D.E. Comune di Abriola

S.U.D.E. Comune di Acerenza

S.U.D.E. Comune di Avigliano

S.U.D.E. Comune di Brindisi Montagna

S.U.D.E. Comune Calvello

S.U.D.E. Comune di Genzano di Lucania

S.U.D.E Comune di Lagonegro

S.U.D.E. Comune di Lavello

S.U.D.E. Comune di Montalbano jonico

S.U.D.E. Comune di Oppido Lucano

S.U.D.E. Comune di Pietragalla

S.U.D.E. Comune di Pisticci

S.U.D.E. Comune di Rionero in Vulture

S.U.D.E. Comune di Sarconi

S.U.D.E. Comune di Tito

S.U.D.E. Comune di Tolve

S.U.D.E. Comune di Venosa

ORGANIGRAMMA SUDE

SPORTELLO SUDE

Translate »