L’art. 3 (L) del D.P.R. 380/2001 classifica, come interventi di “restauro e risanamento conservativo” quegli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono anche il mutamento delle destinazioni d’uso, purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti.
Si suddividono in due categorie la prima denominata “restauro e risanamento conservativo di tipo leggero” la seconda di tipo “pesante”. Per la prima categoria è necessario presentare all’amministrazione comunale (prima dell’inizio dei lavori), la CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), mentre per la seconda categoria è necessario presentare sempre prima dell’inizio dei lavori la SCIA (segnalazione certificata inizio attività).
Tali interventi, interessano quasi sempre edifici di un certo valore storico artistico culturale e quindi con la probabilità del vincolo. Pertanto, quando si presenta all’amministrazione comunale una CILA o una SCIA di un edificio non vincolato, i lavori possono iniziare in concomitanza alla presentazione della pratica, col riserbo da parte dell’amministrazione comunale di poterli sospendere, per qualche inadempienza entro trenta giorni dalla presentazione. Quando invece l’edificio è vincolato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali bisogna attendere prima dell’inizio dei lavori il nullaosta comunale.
Guida agli interventi di restauro e risanamento conservativo