Gli interventi sul risparmio energetico 2021

Interventi sul risparmio energetico

Le detrazioni fiscali, inerenti agli interventi sul risparmio energetico e note come bonus casa ed ecobonus facenti capo all’art. 16bis del TUIR (testo unico imposte sui redditi), sono diventate permanenti dal 1 gennaio 2012 con l’attuazione del decreto legge 201/2011. Annualmente le varie leggi di bilancio possono variare l’importo massimo di spesa detraibile e la percentuale dell’aliquota.

Gli artt. 12 e 13 del disegno di Legge n. 2790-bis del 18 nov 2020 (Legge di bilancio 2021), confermano anche per il 2021 le percentuali di detrazione fiscale inerenti agli interventi di riqualificazione energetica.

GLI INTERVENTI SUL RISPARMIO ENERGETICO

Proroghe in materia di riqualificazione energetica

Bonus ristrutturazione detrazione del 50% sull’importo dei lavori fino ad un massimale di 96.000 euro per singola unità immobiliare e sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

Bonus mobili ed elettrodomestici di classe A+ A riconducibili però a lavori di ristrutturazione edilizia, anche qui l’aliquota rimane al 50% con un massimale di 10.000 euro.


Eco bonus per interventi sul risparmio energetico. Qui asseconda dei casi le detrazioni possono variare dal 50% al 70% fino all’ 85% per le unità condominiali sempre con un massimale di 96.000 euro per singola unità abitativa.

Bonus rubinetti consiste in un’agevolazione che ha lo scopo di ridurre i consumi idrici. Concepito come un’estensione dell’ecobonus, la manovra estende la detrazione del 65% delle spese sostenute anche per l’acquisto e la posa in opera di:

  • rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a 6 litri al minuto;

  • soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto;

  • cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri.


Sisma bonus rimane in vigore la possibilità di migliorare la classe sismica degli edifici, la detrazione va dal 50% fino all’85% ed è strutturata in modo da incentivare in particolar modo quei lavori che comportano anche un risparmio energetico. Tra le spese detraibili rientrano anche i costi per la classificazione e la verifica sismica degli immobili e sono ripartite in cinque quote annuali di pari importo


Bonus verde consiste nella sistemazione di giardini di nuovo impianto o terrazzi a verde, con la realizzazione di pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, coperture a verde, giardini pensili e realizzazione pozzi. Con il bonus verde si ottiene la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute fino a un massimo di 5.000 euro.


Bonus facciate confermata anche la detrazione del 90% sulle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificata). I lavori che rientrano nel bonus facciate sono quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, come:

In caso di lavori che interessano l’edificio anche dal punto di vista termico è stato posto un limite: se si decide di rifare l’intonaco di almeno il 10% della superficie della facciata, si dovranno rispettare dei requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza. Di fatto, molti contribuenti a quel punto dovranno optare per il cappotto termico, che rientra tra gli interventi dell’ecobonus. I due bonus, in ogni caso, sono cumulabili. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Informazioni ed approfondimenti sull’espletazione della pratica sono consultabili presso il sito dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e sviluppo economico sostenibile ENEA

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