Un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche a Villa D’Agri di Marsicovetere (P.E.B.A.).”Cenni normativi”

Cenni normativi

Per quanto concerne l’aspetto normativo, si comincia a parlare di P.E.B.A. con la Legge 28 febbraio 1986 n. 41 art. 32 con riferimento al D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 abrogato dal D.P.R. 503/1996: “dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge”. La suddetta legge non indica però delle regole attuative su cui lavorare per redigere un P.E.B.A., bisogna attendere l’entrata in vigore della Legge n.13 del 1989 con le norme attuative emanate lo stesso anno dal D.M. 236/1989.

Tali norme attuative dettano i criteri generali di progettazione chiarendo il concetto di accessibilità – visitabilità – adattabilità di un edificio o di uno spazio pubblico: 1) accessibilità: consente la totale fruizione nell’immediato, ad un edificio ed alle unità immobiliari; 2) visitabilità: è un’accessibilità limitata ad una parte più o meno estesa di un edificio; 3) adattabilità: qualità ridotta per originaria previsione progettuale con potenziale trasformazione in livello di accessibilità. Tuttavia, la Legge 13 con le sue regole, risulta esaustiva per le persone con disabilità motorie, escludendo altre tipologie di deficit.

Pertanto, leggi come la n. 104 del 5 feb 1992 legge n. 67 del 1 mar 2006D.M. per i beni e le attività culturali 28 mar 2008 ed infine la n. 18 del 2009 (convenzione O.N.U.), rappresentano i capisaldi di una certa evoluzione dell’aspetto normativo, dove i concetti come visitabilità ed adattabilità decadono (pur essendo ancora validi per il D.M. 236/89), a favore di una totale accessibilità all’interno degli edifici e negli spazi urbani. Questa serie di norme, non dettano dei parametri attuativi, bensì stabiliscono che ogni spazio o per meglio dire lo stesso spazio debba essere fruibile, adatto e aperto a qualsiasi persona, abile o con disabilità, senza apparire o essere discriminatorio.

Oggi, un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, presta particolarmente attenzione a soddisfare al contempo i disabili motori – cognitivi – non vedenti – ipovedenti – uditivi – menomati non permanenti – persone anziane – bambini – donne in maternità ecc…

Indice articoli

articolo 1: introduzione al P.E.B.A.articolo 2: cenni normativiarticolo 3: quadro viario e criticità barriere architettoniche tratto Via Nazionalearticolo 4: criticità barriere architettoniche tratto Via Grumentina e Via dello Sportarticolo 5: criticità barriere architettoniche tratto Via C. Colomboarticolo 6: criticità barriere architettoniche Via Romaarticolo 7: criticità barriere architettoniche Via Torinoarticolo 8: criticità barriere architettoniche tratto Via Provincialearticolo 9: criticità barriere architettoniche tratto Via G. Verdiarticolo 10: criticità barriere architettoniche Via E. Azimonti

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